STATUTO
Approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano in data 13 luglio 1956, e aggiornato con alcune modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenuta il 18 ottobre 1990.
Art. 1.– Con approvazione delle competenti Autorità è costituita la Associazione Archivistica Ecclesiastica con sede nella città del Vaticano, e con gli offici di Presidenza e di Segreteria in Piazza San Calisto n. 16, Roma. L’Associazione non persegue scopi di lucro.
Art. 2.– Scopo dell’Associazione è di contribuire, ispirandosi alle direttive della S. Sede, alla buona conservazione e allo studio degli Archivi che interessano la storia della Chiesa; e di promuovere ogni mezzo che valga a rendere più proficua l’attività scientifica e tecnica dei soci in rapporto agli Archivi.
Art. 3.– Agli affetti di cui al precedente articolo, l’Associazione promuove, tra l’altro, convegni di studio e pubblicazioni; e favorisce la partecipazione dei soci ad altre iniziative, specialmente internazionali rivolto allo studio dei problemi che riguardano gli Archivi.
Art. 4.– I soci sono distinti in tre classi- ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 5.– Possono essere ammessi come soci ordinari o sostenitori:
a) coloro che prestano o hanno prestato servizio negli Archivi dipendenti direttamente o indirettamente dalla S. Sede, o in Archivi di particolare interesse per la storia della Chiesa;
b) i cultori di scienze archivistiche, che contribuiscono al progresso degli Archivi sopra indicati
Art. 6.– Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano reso servigi eminenti agli Archivi o siano benemeriti dell’Associazione.
Art. 7.– L’accettazione dei soci ordinari e dei sostenitori spetta al Consiglio, che proclama le ammissioni nell’Assemblea. La nomina dei soci onorari spetta all’Assemblea ed è a vita.
Art. 8.– I soci ordinari si obbligano al pagamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea; i soci sostenitori versano annualmente una quota pari almeno a dieci volte quella ordinaria.
Art. 9.– Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci e il Consiglio.
L’Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori e onorari. Essa elegge il Consiglio, che è formato dal Presidente, dal Vice-Presidenle e da cinque Consiglieri. Tati elezioni sono effettuate a maggioranza di voti, con votazioni distinte.
ll Consiglio dura in carica tre anni. Qualora uno o piu’ Consiglieri diano le dimissioni o comunque vengano a mancare, subentrano nel Consiglio i primi dei non eletti .
Art. 10.– E’ compito del Consiglio dirigere e amministrare l’Associazione, e promuovere le l’attività.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti
Art. 11.– Il Presidente ha la rappresentanza dell”Associazione, convoca il Consiglio e l’assemblea, e ne presiede le sedute. Il Vice-President/e lo coadiuva e, in caso di assenza o d’impedimento o di mancanza lo sostituisce.
Qualora vengono a mancare sia il Presidente che il Vice-Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti convoca l’Assemblea dei soci per la loro elezione.
Art. 12.– Il Consiglio sceglie il Segretario e il Tesoriere.
Nel caso che l’uno e/o l’altro non siano consiglieri, prendono parte alle riunuoni del Consiglio senza diritto di voto.
Art. 13.– L’Assemblea dei soci ha luogo ogni tre anni; approva la relazione del Presidente sulle attività svolte, e quella del Tesoriere sui bilanci di previsione e consuntivo.
Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei volanti.
Art. 14.– Qualora l’Associazione venga disciolta o cessi la sua attività eventuali beni, il patrimonio librario e le carte della Segreteria saranno devolute alla S. Sede.
Art. 15.– Per quanto non è contemplato nel presente statuto, il Consiglio redigerà un regolamento da approvarsi all’assemblea.
Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate all’assemblea.