REGOLAMENTO

L’Assemblea ordinaria dei Soci, nella riunione del 14 settembre 2005, ha approvato il seguente Regolamento dell’Associazione, in adempimento dell’art. 15 dello Statuto.

Art. 1 Il socio viene ammesso all’Associazione tramite la presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda sottoscritta dall’interessato;

b) curricolo della vita ed elenco delle eventuali pubblicazioni;

c) attestazione riguardante l’eventuale attività che si presta o che stata prestata in archivi ecclesiastici.

Con l’accettazione da parte del Consiglio, il nuovo socio acquisisce ogni diritto e dovere, fatta eccezione del diritto di esercitare il voto attivo e passivo. La proclamazione dei nuovi soci sarà fatta dal Presidente dell’Associazione nella prima Assemblea utile. A seguito della proclamazione, il socio può esercitare il diritto di voto attivo e passivo.

Il socio decade:

a) per rinuncia comunicata al Consiglio e da esso accettata;

b) per morte;

c) per mancato versamento della quota associativa per tre anni continuativi.

In questo caso, il segretario lo informi assegnandogli un tempo adeguato per la risposta; se, nonostante il richiamo, non versa le quote arretrate, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Art. 2 Le sedute dell’Assemblea sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. (cfr. Art. 13 § 2 dello Statuto).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti e votanti, fatto salvo quanto stabilito per le elezioni delle cariche sociali (cfr. Art. 13 § 3 dello Statuto).

Nella relazione all’Assemblea, il Presidente, oltre a quanto previsto nell’art. 13 § 1 dello Statuto, segnala pure le eventuali questioni aperte.

Art. 3 Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate con votazioni distinte. Per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente occorre la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; per l’elezione dei Consiglieri sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti (cfr. Art. 9 dello Statuto). I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 4 Per procedere alle elezioni di cui all’art. 3, l’Assemblea nomina un Comitato elettorale, formato da un presidente, da un vicepresidente e da due scrutatori. è nella facoltà del presidente scegliere altri collaboratori. Terminate le elezioni, il presidente del Comitato proclama gli eletti, dopo l’accettazione da parte dei medesimi.

Art. 5 Al fine di provvedere all’elezione delle cariche sociali, ogni socio presente all’Assemblea può ricevere una sola delega da parte di socio assente. La delega, sottoscritta con autografo, sia consegnata a tempo debito al Comitato elettorale, che ne verifica la validità. La delega permette al socio di figurare come presente.

Art. 6 Qualora l’Assemblea per l’elezione del Consiglio non possa essere riunita nei termini prescritti, l’elezione potrà essere fatta in via eccezionale mediante votazione a domicilio, secondo le modalità definite dal Consiglio, che resta in carica fino alla proclamazione del nuovo.

Art. 7 Il Presidente dell’Associazione svolge anche compiti di rappresentanza legale della medesima (cfr. Art. 11 § 1 dello Statuto).

Art. 8 Il Consiglio convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Art. 9 Le riunioni del Consiglio sono valide quando presente la maggioranza assoluta dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (cf. Art. 10 dello Statuto)

Art. 10 Il Consiglio ha facoltà di nominare Consiglieri “aggregati”, i quali prendono parte ai lavori del Consiglio senza voto deliberativo.

Art. 11 Possono essere istituite Commissioni con precisi e determinati obiettivi:

a) dal Consiglio con delibera;

b) dall’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta.

Le Commissioni hanno durata temporanea, per un periodo massimo di tre anni e comunque decadono alla scadenza del Consiglio. Ogni Commissione composta da non più di cinque membri, soci ed eventuali esperti nominati dal Consiglio, e deve avere una adeguata copertura finanziaria, se necessaria, approvata dal Consiglio. La Commissione farà relazione al Consiglio nelle modalità e nei tempi indicati al momento della sua istituzione.

Art. 12 Le pubblicazioni, edite dall’Associazione o sotto il suo patrocinio, dovranno essere portate a conoscenza di tutti i membri del Consiglio e approvate dalla maggioranza dei medesimi.

Art. 13 Le modifiche del Regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea, a maggioranza assoluta.

Approvato dall’ Assemblea Ordinaria dei soci

(Sassone-Roma, 13-15 settembre 2005)

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