REGOLAMENTO DEGLI Proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana PRESENTAZIONE Di un regolamento per gli archivi ecclesiastici d'Italia si cominciò a parlare nel XV convegno degli archivisti ecclesiastici di Loreto (16-19 ottobre 1984, sul tema "Problemi giuridici degli Archivi Ecclesiastici") che seguiva la promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983) e la firma dell'Accordo di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'ltalia (18 febbraio 1984). |
Il testo del regolamento fu presentato all'assemblea dei soci durante il XVIII convegno degli archivisti ecclesiastici di Napoli (5-8 ottobre 1993, sul tema "Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, problemi, indirizzi attuali"), dal vicepresidente don Salvatore Palese, il 7 ottobre 1993. Si indicava ai presenti come detto regolamento colmava il vuoto normativo lamentato da più parti e precisamente integrava in senso tecnico le norme date dal Codice di Diritto Canonico in materia di documentazione e di archivi dipendenti dai Vescovi delle Chiese locali. In attesa delle decisioni della C.E.I., fu specificato: "Ogni Vescovo ha diritto di emanare norme per gli archivi ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdizione ed è augurabile che si agisca in modo similare a quanto indicato da detto regolamento che risulta pure adattabile secondo le necessità, agli archivi degli Istituti religiosi" (Ivi, p. 17).
Esaminato dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici ed approvato nella rispettiva Commissione Episcopale, il Consiglio Episcopale permanente della C.E.I., nella sessione del 27-30 marzo 1995 approvò il regolamento come schema tipo da offrire ai Vescovi diocesani, perchè provvedessero a promulgarlo, debitamente adattato alle rispettive realtà locali. Frattanto erano in corso i lavori della Commissione paritetica per l'intesa attuativa dell'art. 12 del "nuovo" concordato del 1984 ed anche in quella sede si trattò del regolamento degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici. Il 13 settembre 1995 il presidente della C.E.I., card. Camillo Ruini, e il Ministro dei beni culturali, on. Walter Veltroni, firmarono l'Intesa in otto articoli, di orientamento generale. Successivamente, da parte della C.E.I., tramite lo specifico Ufficio dei beni culturali, sviluppava un programma di contributi di cui hanno beneficiato e continuano a beneficiare pure gli archivi ecclesiastici. Poi, il 2 febbraio 1997, la Pontificia Commissione dei beni culturali ecclesiastici ha pubblicato una lettera circolare su La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici. Infine, concordata la data di consultabilità delle carte ivi conservate, anteriori agli ultimi 70 anni, con possibilità di concessioni particolari anche prima della scadenza stabilita, il regolamento è stato pubblicato sul Notiziario della conferenza Episcopale Italiana, del 5 novembre 1997 (n. 8, pp. 227-237 ). |
Comé viene avvertito, il presente schema tipo nasce "dall'esigenza di unificare e integrare la legislazione canonica in un testo organico di natura regolamentare, volto ad assicurare alla Chiesa nel sistema organizzativo italiano un'autonoma organizzazione legislativa armonizzata con le leggi dello Stato italiano" (Ivi, p. 227) Si fa notare, inoltre, che "non sono previste norme particolari per gli archivi minori, come quelli parrocchiali, in quanto l'estrema varietà delle Situazioni avrebbe in ogni caso costretto i Vescovi diocesani all'emanazione di norme applicative supplementari. Spetta dunque ai Vescovi colmare questa Lacuna" (Ivi). Infine, questo regolamento tipo può essere vantaggioso per gli archivi dei religiosi, nella più vasta e articolata accezione. Spetta ai rispettivi superiori maggiori provvedere alla sua promulgazione con gli adattamenti necessari alla particolare organizzazione di ciascuno di essi. Il regolamento consta di un premio e di 47 articoli distribuiti in 4 titoli riguardanti i principi generali e la tipologia degli archivi (artt. 1-4), il loro ordinamento interno (artt. 5-33), la consultazione (artt. 34-36), una disposizione finale (art. 47). Come è evidente la parte più consistente riguarda l'ordinamento interno degli archivi. Le norme articolate in quattro capitoli, si riferiscono all'acquisizione dei documenti (artt. 5-9), alla confluenza di archivi diversi (artt. 10-13), al personale (artt. 14-15), alla classificazione e all'ordinamento dei documenti (artt. 16-19), agli strumenti di lavoro e di ricerca (artt. 20-26), alla riproduzione dei documenti (art. 27), ai servizi (artt 28-30), infine allo scarto (artt. 31-33). .Negli articoli di questo secondo titolo è facile vedere recepiti gli orientamenti moderni dell'esperienza e della cultura archivistica: c'è da attendersi un ulteriore sviluppo nella tenuta degli archivi ecclesiastici |
Del resto, le norme che i Vescovi promulgheranno per le loro Chiese locali incentiveranno la valorizzazione della documentazione conservata negli archivi ecclesiastici delle loro diocesi, che molto spesso sono i più antichi esistenti. La consultazione, favorita e "concessa con ampia libertà" (art. 34), contribuirà agli sviluppi della ricerca storica. Ma non vi è dubbio che il regolamento è semplicemente uno strumento. Esso sarà utilissimo nella misura in cui gli archivi ecclesiastici saranno "affidati a persone qualificate" (art. 14), capaci non soltanto di provvedere alla efficace gestione degli archivi, ma anche di fare di essi, "tabernacoli della memoria", dei centri di cultura storica, utili per la missione della Chiesa tra gli uomini e per lo sviluppo della cultura storica delle popolazioni. Lo afferma esplicitamente il proemio: "La Chiesa Cattolica, responsabile principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi enti, di questo immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi, è cosciente del dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli studiosi". E in questo senso è significativa la disposizione finale in cui si raccomanda che "gli archivisti abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli Archivi di Stato, un cordiale rapporto di collaborazione" (art. 47). Quasi a dire che gli archivi ecclesiastici, come beni, sono destinati a produrre cultura e a contribuire, se valorizzati adeguatamente, alle migliori prospettive di progresso integrale degli italiani. E' quanto l'Associazione Archivistica Ecclesiastica auspica vivamente. Vincenzo Monachino |
SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI ITALIANI PROEMIO La natura e la missione della Chiesa di essere "segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano" (LG, I) e al tempo stesso parte integrante della società si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare. In essi è documentato il compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (GS, 40) e anche il suo impegno per costruire, assieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. In tal senso Paolo VI ricordava che attraverso la Chiesa "è il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio del Signore Gesù nel mondo" (Discorso del 26 settembre 1963). La duplice rilevanza che gli archivi ecclesiastici hanno per la Chiesa e per la società fa assumere alla documentazione in essi custodita il significato di un patrimonio di primaria importanza per la storia religiosa e civile. La Chiesa Cattolica, responsabile principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi enti, di questo immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi, è cosciente del dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli studiosi. |
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DEGLI ARCHIVI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 § 2. Quando un ufficio ecclesiastico si rende vacante si distinguano opportunamente le carte personali del titolare dai documenti d'ufficio e si usi ogni cautela perché si garantisca la confluenza almeno di questi ultimi nei relativi archivi ecclesiastici |
TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO DEGLI ARCHIVI CAPITOLO I Art. 5 Archivio corrente e archivio di deposito temporaneo possono essere unificati, creando due sezioni distinte. In vista di una maggiore funzionalità ed economia, è opportuno stabilire una collaborazione fra l'archivista e i responsabili dei singoli organi o uffici per uniformare la redazione degli atti e l'impiego del materiale. Art. 7 Art. 8 Art. 9
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CAPITOLO II Art. 10 Art. 12 Art. 13 |
CAPITOLO III Art. 14 Art. 15 § 2. Il delegato per svolgere il suo compito visiti periodicamente gli archivi (specialmente in occasione della visita pastorale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e la eventuale necessità di restauro o di trasferimento. |
CAPITOLO IV Art. 16 Art. 17 § 2. Lo stesso titolario sia adoperato in tutte le fasi della gestione archivistica in modo da facilitare il trasferimento dei documenti e le ricerche (cf. Istruzione, cit., n. 8). Art. 18 Art. 19 |
CAPITOLO V Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 |
CAPITOLO VI Art. 27 § 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i microfilms o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.
Art. 28 Art. 30 |
CAPITOLO VIII Art. 31 Art. 32 Art. 33 a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, compia una preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni (cf. Istruzione, cit., n. 9); b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, "se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva" (can. 489, par. 2); c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da scartare; d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro interno se ne faccia annotazione nel registro di cui all'art. 9. |
TITOLO III
Art. 35 Art. 36 Art. 38 § 2. La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi solo su previa ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente. § 3. La consultazione di altri documenti può concedersi anche prima della scadenza dei termini suindicati alle condizioni di cui al paragrafo precedente. Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46
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TITOLO IV Art. 47 |