Il recente motu proprio di Giovanni Paolo II, di venerata memoria, che promulga la Legge sugli Archivi della Santa Sede (firmato dal pontefice, dopo un lungo iter preparatorio, il 21 marzo 2005), pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis del 1° aprile 2004 risponde senza dubbio ad una necessità che si avvertiva da decennivvero quella di avere una Legge sugli archivi non solo del Vaticano, ma della Santa Sede nel suo complesso (ivi compresi quindi gli archivi situati in seno ai Dicasteri e agli Organismi della Santa Sede aventi sede nelle zone extra-territoriali dell'Urbe e gli archivi della Rappresentanze pontificie nel mondo).1

Si pensi che quando il «Conseil International des Archives» interno all'UNESCO - di cui faceva e fa parte anche l'Archivio Segreto Vaticano - radunava nel 1969 le leggi sugli archivi dei vari paesi d'Europa, il rappresentante vaticano era costretto a rilasciare questo secco comunicato: «La Santa Sede (Città del Vaticano) non ha alcuna legislazione archivistica specifica, né per quanto concerne la istituzione dei suoi archivi, né per quanto riguarda la loro organizzazione e amministrazione».2

Notizia che il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano padre Josef Metzler fu costretto a ripetere ad litteram ancora nel 1996.3

Il motu proprio di Giovanni Paolo II - uno fra gli ultimi suoi atti, che ne tramanderà ancor più la felice memoria e la grande figura - colma finalmente una così vistosa e seria lacuna.
La nuova Legge, che nel titolo latino degli Acta è indicata con proprietà - de Sanctae Sedis tabulariis - si struttura in 5 titoli e 51 articoli e «si applica ad ogni archivio e singolo documento di proprietà della Santa Sede» o ad altri «archivi o singoli documenti pervenuti in proprietà della Santa Sede a seguito di acquisti, donazioni, lasciti, scambi e depositi» (art. 1).4

Se si confronta la Legge che chiameremo per comodità «vaticana» con le Leggi analoghe dei vari Stati d'Europa se ne ricava anzitutto una impressione di deliberata «semplicità», assai lontana dalle molteplici complessità giuridiche e dai particolari dettagli di applicazione delle altre Leggi. Si tratta di una schematicità o di una «semplicità» che mira alla chiarezza e alla pratica attuazione della Legge medesima, che - senza trascurare alcun aspetto della delicata materia - stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento, della amministrazione, della fruizione e della conservazione degli archivi della Santa Sede, rimandando al futuro Regolamento (previsto dal pontefice stesso) gli aspetti pratico-attuativi della Legge.
Premesso alla Legge e intimamente ad essa unito è il testo del motu proprio di Giovanni Paolo II con il quale la promulgò. Testo anch'esso breve (poco più di due pagine) ma denso di significato; vi si leggono le finalità cui tende la Legge, la sua particolare natura, i moventi che l'hanno originata, la volontà del Romano Pontefice di provvedere gli archivi della Santa Sede delle pìù aggiornate metodiche in campo documentario-archivistico, senza però «ripensare le consolidate acquisizioni della dottrina archivistica, che restano immutate nella loro comprovata validità».5

La Legge, infatti, recepisce i dettami più avanzati e solidi della moderna dottrina archivistica (protocollo informatico, firma digitale, conservazione degli archivi informatìci) senza accantonare la più che secolare esperienza proficua degli archivi e delle carte che la Santa Sede (caso unico al mondo) possiede dai tempi remotissimi dello scrinium sanctum (V sec.) fino ad oggi. Le norme del testo legislativo si muovono dunque in pari tempo con lo sguardo al futuro e al passato. Il legislatore avanza qui, con la dovuta cautela, verso ambiti nuovi non ancora convalidati nella loro validità nel tempo (si pensi soltanto alla conservazione dei dati su supporto informatico, circa la cui durata nei secoli non pochi oggi sono perplessi) e nello stesso tempo cerca di coniugare i vantaggi delle tecnologie moderne d'archivio e di archiviazione con le consolidate acquisizioni del passato.
Nel suo motu proprio Giovanni Paolo II ha istituito anche una «Commissione Centrale per gli archivi della Santa Sede», così come avviene nella comune legislazione specifica degli Stati: «Speciali compiti di vigilanza, di consulenza e di indirizzo intendiamo affidare alla Commissione Centrale per gli archivi della Santa Sede istituita con la nuova Legge, in modo che i Superiori dei relativi Organismi, nonché tuffi gli Officiali addetti agli archivi abbiano un sicuro punto di riferimento e nel contempo sia assicurata all'intero patrimonio documentario degli Organismi della Santa Sede e delle Istituzioni ad essa collegate una competente gestione».6

I compiti della Commissione sono fissati dall'art. 15.