Approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stalo della Città del Vaticano in data 13 luglio 1956, e aggiornato con alcune modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci tenuta il 18 ottobre 1990.
Art. 1.- Con approvazione delle competenti Autorità è costituita la Associazione Archivistica Ecclesiastica con sede nella città del Vaticano, e con gli offici di Presidenza e di Segreteria in Piazza San Calisto n. 16, Roma. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Art. 2.- Scopo dell'Associazione è di contribuire, ispirandosi alle direttive della S. Sede, alla buona conservazione e allo studio degli Archivi che interessano la storia della Chiesa; e di promuovere ogni mezzo che valga a rendere più proficua l'attività scientifica e tecnica dei soci in rapporto agli Archivi.
Art. 3.- Agli affetti di cui al precedente articolo, l'Associazione promuove, tra l'altro, convegni di studio e pubblicazioni; e favorisce la partecipazione dei soci ad altre iniziative, specialmente internazionali rivolto allo studio dei problemi che riguardano gli Archivi.
Art. 4.- I soci sono distinti in tre classi- ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 5.- Possono essere ammessi come soci ordinari o sostenitori:
a) coloro che prestano o hanno prestato servizio negli Archivi dipendenti direttamente o indirettamente dalla S. Sede, o in Archivi di particolare interesse per la storia della Chiesa;
b) i cultori di scienze archivistiche, che contribuiscono al progresso degli Archivi sopra indicati
Art. 6.- Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano reso servigi eminenti agli Archivi o siano benemeriti dell'Associazione.
a) coloro che prestano o hanno prestato servizio negli Archivi dipendenti direttamente o indirettamente dalla S. Sede, o in Archivi di particolare interesse per la storia della Chiesa;
b) i cultori di scienze archivistiche, che contribuiscono al progresso degli Archivi sopra indicati
Art. 6.- Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano reso servigi eminenti agli Archivi o siano benemeriti dell'Associazione.
Art. 7.- L'accettazione dei soci ordinari e dei sostenitori spetta al Consiglio, che proclama le ammissioni nell'Assemblea. La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea ed è a vita.
Art. 8.- I soci ordinari si obbligano al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea; i soci sostenitori versano annualmente una quota pari almeno a dieci volte quella ordinaria.
Art. 9.- Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci e il Consiglio.
Art. 8.- I soci ordinari si obbligano al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea; i soci sostenitori versano annualmente una quota pari almeno a dieci volte quella ordinaria.
Art. 9.- Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci e il Consiglio.
L'Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori e onorari. Essa elegge il Consiglio, che è formato dal Presidente, dal Vice-Presidenle e da cinque Consiglieri. Tati elezioni sono effettuate a maggioranza di voti, con votazioni distinte.
ll Consiglio dura in carica tre anni. Qualora uno o piu' Consiglieri diano le dimissioni o comunque vengano a mancare, subentrano nel Consiglio i primi dei non eletti .
Art. 10.- E' compito del Consiglio dirigere e amministrare l'Associazione, e promuovere le l'attività.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti
ll Consiglio dura in carica tre anni. Qualora uno o piu' Consiglieri diano le dimissioni o comunque vengano a mancare, subentrano nel Consiglio i primi dei non eletti .
Art. 10.- E' compito del Consiglio dirigere e amministrare l'Associazione, e promuovere le l'attività.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti
Art. 11.- Il Presidente ha la rappresentanza dell''Associazione, convoca il Consiglio e l'assemblea, e ne presiede le sedute. Il Vice-President/e lo coadiuva e, in caso di assenza o d'impedimento o di mancanza lo sostituisce.
Qualora vengono a mancare sia il Presidente che il Vice-Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti convoca l'Assemblea dei soci per la loro elezione.
Art. 12.- Il Consiglio sceglie il Segretario e il Tesoriere.
Nel caso che l'uno e/o l'altro non siano consiglieri, prendono parte alle riunuoni del Consiglio senza diritto di voto.
Qualora vengono a mancare sia il Presidente che il Vice-Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti convoca l'Assemblea dei soci per la loro elezione.
Art. 12.- Il Consiglio sceglie il Segretario e il Tesoriere.
Nel caso che l'uno e/o l'altro non siano consiglieri, prendono parte alle riunuoni del Consiglio senza diritto di voto.
Art. 13.- L'Assemblea dei soci ha luogo ogni tre anni; approva la relazione del Presidente sulle attività svolte, e quella del Tesoriere sui bilanci di previsione e consuntivo.
Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei volanti.
Art. 14.- Qualora l'Associazione venga disciolta o cessi la sua attività eventuali beni, il patrimonio librario e le carte della Segreteria saranno devolute alla S. Sede.
Art. 15.- Per quanto non è contemplato nel presente statuto, il Consiglio redigerà un regolamento da approvarsi all'assemblea.
Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate all'assemblea.
Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei volanti.
Art. 14.- Qualora l'Associazione venga disciolta o cessi la sua attività eventuali beni, il patrimonio librario e le carte della Segreteria saranno devolute alla S. Sede.
Art. 15.- Per quanto non è contemplato nel presente statuto, il Consiglio redigerà un regolamento da approvarsi all'assemblea.
Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate all'assemblea.