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Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: CAPO I CRITERI DI UTILIZZAZIONE ART. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
ART. 2. Interventi ammessi 1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. 2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell' autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. 3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio. 4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. 6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.
ART. 3. Requisiti soggettivi 1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro. 2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali; d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille; e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; h) avere adeguate capacità finanziarie. 3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a g), sono comprovati dagli interessati con attestazioni rese a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui alla lettera h) è dimostrato con la presentazione di dichiarazioni bancarie; l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. ART. 4. Requisiti oggettivi 1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell' iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.
CAPO II PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE ART. 5. Schema del piano di ripartizione 1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti. ART. 6. Documentazione degli interventi 1. La richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, è corredata da una relazione tecnica e deve contenere i seguenti elementi:
ART. 7. Determinazione preliminare e finale 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione. 2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. 3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 8. Erogazione dei fondi e verifica dei risultati 1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia. 2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. 3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1998 |